Il contributo che la scienza medica può fornire per una completa valutazione della nuova ed autonoma categoria del danno esistenziale, infatti, è alquanto rilevante, purché la stessa scienza accetti la sfida, abbandonando vecchie certezze ed aprendosi, con sensibilità oltre che con competenza, a nuovi territori di indagine.
La Corte di Cassazione, con questa sentenza, affronta nuovamente la questione relativa alla rilevabilità ex officio della nullità contrattuale, abbandonando l'indirizzo finora prevalente e ammettendo tale rilievo ufficioso anche nelle ipotesi di azioni c.d. caducatorie, a ciò aggiungendo il corollario per cui il rilievo della nullità del contratto darebbe luogo ad un accertamento incidentale relativo ad una pregiudiziale in senso logico avente vocazione al giudicato a prescindere dall'espressa domanda di parte.