Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Il ricorso incidentale nei giudizi amministrativi di primo grado relativi a procedure selettive: residue incertezze domestiche e gravi incognite di origine europea - abstract in versione elettronica

146055
Betonazzi, Luca 1 occorrenze
  • 2014
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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., il principio di diritto enunciato dalla Plenaria n. 7/2014 è condivisibile nella parte in cui ribadisce la regola - già affermata da Cons. Stato, Ad. plen., n. 4/2011 - dell'esame prioritario del ricorso incidentale escludente che solleva un'eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale, ma non lo è altrettanto laddove nega, in modo implicito ma inequivoco, che l'esame prioritario possa spettare ad ogni ricorso incidentale non escludente, quale è, per esempio, quello che censura la valutazione delle offerte. La tesi dell'A. è che, al pari del ricorso incidentale escludente, che mira ad elidere la legittimazione del ricorrente principale, merita d'essere esaminato con precedenza pure il ricorso incidentale capace in concreto di neutralizzare l'interesse (processuale) del ricorrente principale. Ciò accade quando il ricorso incidentale, che verte sulla valutazione delle offerte, mira a divaricare il "gap" tra le posizioni che in graduatoria rivestono il secondo e il primo classificato, sì da renderlo incolmabile anche nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale: evenienza che si verifica soltanto se (e nei limiti in cui) la c.d. prova della residenza è praticabile dal giudice perché implica l'accertamento di fatti semplici (si pensi all'ipotesi di doppio errore, da parte del seggio di gara, nell'applicazione della formula matematica stabilita dalla "lex specialis" per l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche) e non quando la c.d. prova è impraticabile in quanto intrisa di valutazioni tecniche complesse che ripugnano ad un sindacato giurisdizionale sostitutivo. Sono proprio tali valutazioni tecniche, a dire dell'A., il fattore che impedisce al ricorso incidentale, su di esse appuntato, di tradurre "sub species" di capacità in atto l'astratta idoneità ad incidere, negandolo, sull'interesse che assiste il ricorso principale. Il contributo si sofferma poi sulla sentenza della Corte di giustizia europea, Sez. X, 4 luglio 2013, C-100/2012 ("Fastweb"), ritenuta - con una valutazione netta ma argomentata - sbagliata, immotivata e contraddittoria con un (corretto) precendente (19 giugno 2003, C-249/01, "Hackermuller"). Di qui quella che l'A. definisce l'ardita (ed impossibile) acrobazia della Plenaria n. 9/2014, che ha profuso il massimo sforzo per conciliare l'inconciliabile, ossia il principio di diritto già enunciato dalla Plenaria n. 4/2011 e ribadito come regola generale (esame prioritario del ricorso incidentale escludente) con la sentenza "Fastweb", costruita come eccezione dalla portata circoscritta alle sole fattispecie di identità/comunanza delle censure escludenti incrociate prospettate dagli unici due operatori in competizione (esami di entrambi i ricorsi). Al di là dell'opinabile concetto di identità/comunanza accolto, il contributo registra l'inevitabile fallimento della tentata acrobazia, non senza notare, più realisticamente, che la Plenaria si è prefissa (e prodotta in un lodevole sforzo per conseguire) l'obiettivo di marginalizzare una soluzione non condivisibile e tuttavia cogente, per il fatto di provenire dalla Corte di giustizia europea, fino a quando non verrà rimediata "funditus" (occasione potrebbe essere offerta da C.g.a.r.S., ord. 17 ottobre 2013, n. 848). Invero, non v'è alcuna ragione - al di fuori del carattere vincolante delle sentenze del giudice europeo - per la quale il ricorso incidentale escludente debba smarrire la sua attitudine paralizzante a fronte della sola, neutra e accidentale circostanza dell'identità/comunanza delle censure escludenti incrociate dedotte dai due unici concorrenti in gara. La verità, in conclusione, è che la sentenza "Fastweb" rappresenta una via senza uscita: o la si abbandona perché erronea oppure la logica ivi sottesa (descrivibile vuoi come trasfigurazione dell'interesse a ricorrere strumentale in interesse legittimo, vuoi come legittimazione al ricorso irreversibile conquistata con il fatto storico dell'avvenuta e integrale partecipazione alla gara) è destinata a rompere i (contingenti e fragili) argini dell'identità/comunanza delle censure escludenti incrociate da parte dei due soli competitori, per svelare la sua intima vocazione generale ed esondare in plurime direzioni.

Il matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso: la Cassazione abbandona la qualifica di "atto inesistente" approdando a quella di "non idoneo a produrre effetti giuridici nell'ordinamento interno" - abstract in versione elettronica

148412
Sgobbo, Clara 1 occorrenze
  • 2014
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Il matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso: la Cassazione abbandona la qualifica di "atto inesistente" approdando a quella di "non idoneo a produrre effetti giuridici nell'ordinamento interno"

La riforma della giustizia sportiva - abstract in versione elettronica

150853
Basilico, Alessandro Enrico 1 occorrenze
  • 2014
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La riforma abbandona il modello arbitrale - rendendo così più agevole l'accesso alla giurisdizione amministrativa - riserva agli organi di giustizia federali la competenza sul merito delle controversie e stabilisce che il nuovo Collegio può essere adito solo lamentando una violazione di legge. Inoltre vengono accentrati in capo al Coni [Comitato Olimpico Nazionale Italiano] poteri d'indagine in materia disciplinare. Con queste innovazioni appaiono rafforzati i caratteri pubblicistici del sistema italiano di giustizia sportiva, in maniera coerente con un ordinamento statuale che, sin dalla Carta costituzionale, riconosce allo sport un interesse pubblico, e nel quale le stesse Federazioni, pur essendo soggetti privati, svolgono attività aventi valenza pubblicistica.

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