Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abbandona

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Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - Codici penali militari di pace e di guerra.

77614
Regno d'Italia 15 occorrenze
  • 1941
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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(Pilota che abbandona la nave).

Il comandante della scorta di un convoglio, che lo abbandona, è punito con la reclusione militare da sette a quindici anni.

Il militare, che, durante il combattimento, abbandona il posto, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino a dieci anni.

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.

Il militare, che, per combattere contro lo Stato, abbandona il corpo, la nave o l'aeromobile, è punito con la morte con degradazione.

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il militare, che passa al nemico, o che, a fine di passare al nemico, abbandona, in presenza di questo, il corpo, la nave o l'aeromobile, è punito con la morte con degradazione.

Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Il comandante, che, senza giustificato motivo, abbandona o cede il comando durante il combattimento o in presenza del nemico, ovvero in circostanze tali da compromettere la sicurezza di forze militari, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, il militare, che abbandona il posto dove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

E' considerato immediatamente disertore: 1° il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile; 2° il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare; 3° il militare, che evade mentre è in stato di detenzione preventiva in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare; 4° il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero; 5° il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.

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