Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire cento a mille.
Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
Alla stessa pena soggiace: 1° chi, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
(Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa)
Il sostituto può essere scelto anche tra i procuratori iscritti nell'albo locale; egli assume tutti gli obblighi del difensore ordinario, quando questi abbandona la difesa, e non può ottenere la concessione di un termine per lo studio degli atti.