Rispondendo poi specialmente a quanto notò l'onorevole Lanza, io lo prego di ritenere che anch'io penso con lui che i canali che sono posseduti dai comuni, oppure i comuni che possedono dei canali, e che da questi canali ritraggono un prodotto affittando, per adoperare le parole della legge, affittando l'acqua, devono soggiacere all'imposta a cui si riferisce questa legge; ma la mia obbiezione riflette altra cosa: io notava come vi siano molti casi in cui si tratta di acque derivate ab antiquo da un consorzio di uomini appartenenti ai comuni, che dopo l'amministrazione di queste acque si concentrò nel comune stesso, il quale perceve sopra queste acque un canone a ragione della superficie irrigata o delle bocche per cui vengono ripartite, il qual canone è per nulla proporzionale al valore dell'acqua, ma solo rappresenta le spese che occorrono per mantenere le derivazioni ed i canali.
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