revocatorie sono ammissibili solo quando la procedura si sia evoluta in senso liquidatorio e cioè verso la cessione di cui all'art. 27, comma 2, lett. a9
nelle categorie A1, A8 e A9). Nella sostanza, la TASI, tranne che per l'individuazione dei soggetti debitori quando il titolare del diritto reale
nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e la previsione del versamento in tre rate per i soli enti non commerciali. Prevista a regime anche la
prima casa, gli immobili accatastati A1, A8 e A9. Ai fini IVA continuano invece ad applicarsi i criteri attualmente in vigore previsti dal D.M. 2