1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 750.000, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza
, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della
superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il
cui al d.p.c.m. 18 novembre 2005 circa lo speciale regime in materia di capitale sociale minimo (750.000 euro) e di controlli di bilancio da parte di
a Spartaco Paipini solidalmente L. 12,000; a Agostino Pippo lire 750.000; a Leonida e Milziade Sega solidalmente lire 1500; a Guido Vittorio Croce