Art. 73
articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti
probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli art. 73 e 74”.
cui agli artt. 73 e 74 del d.p.r. sopra richiamato, sarebbero gravemente condizionate dalla imminenza della scadenza del breve termine per la