Art. 70.
diritto
Al compimento del 70° anno di età sono collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi posti di
diritto
disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.
diritto
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'articolo 68 o dall'articolo 70, l'impiegato che risulti non idoneo per
diritto
1895, n. 70, e successive modificazioni.
diritto
52 del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, nonché il disposto dell'art. 10 del
diritto
I prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi dell'art. 6 del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70, e successive
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