Art. 7.
antincendi; 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 8) ordinamento delle camere di commercio; 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle
) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza; 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi
Art. 7.
Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e
nella carriera direttiva; 6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni; 7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in
Art. 7
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dalla legge regionale; 7) deliberare ed approvare i contratti della Regione; 8) deliberare in materia di liti attive e passive e, su conforme parere
Art. 7.
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Commissioni speciali del Consiglio, all'uopo istituite, conducono le inchieste di cui all'articolo 7, penultimo comma.
i programmi di attuazione di cui al n. 6) dell'articolo 7, compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi
finanziamenti relativi; 7) disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali; 8) disciplinare i servizi pubblici della Regione e i relativi
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giorno; 6) coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della Giunta e ne è responsabile; 7) dirige le funzioni amministrative
diritti costituzionali dei cittadini e la tutela dell'interesse generale della Regione; 7) favorisce la diffusione dell'informazione mediante l'impiego di
bilancio; 6) amministra il patrimonio della Regione e, nei limiti stabiliti dalla legge regionale, ne delibera i contratti; 7) delibera in materia di liti
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conforme parere della commissione competente, in materia di rinunce e transazioni fino al valore di 100 milioni; 7) delibera, sentita la competente
Art. 7.
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finanziarie regionali, costituite per il perseguimento degli obiettivi e finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del presente Statuto.
obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto; - compiere tutti gli atti e adottare tutti i provvedimenti
Art. 7.
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pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempreché essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento; 7) sovrintende agli
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, l'ordinamento e la soppressione; 7) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali.
minori; 6) sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali; 7) deliberare i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalle
Art. 7.
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7. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.
7. Deputati appartenenti al medesimo gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del gruppo
Art. 7.
7. Il regolamento e le relative modificazioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.
7. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di presidenza.
7. Le commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.
7. Per le modificazioni dello schema dei lavori si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 55.
7. La giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per
10. La commissione competente, il Governo e, nella ipotesi di cui al comma 7, la 5a commissione permanente possono richiedere che la discussione
7. Se anche alla Camera dei deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune
7. Le commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del
7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5a commissione
7. Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal
, bilancio, partecipazioni statali; 6) Finanze e tesoro; 7) Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport; 8) Lavori