profili di interferenza che riguardano quest'ultima fattispecie e l'art. 612 bis comma 2 c.p. L'estemporanea evoluzione legislativa e
all'art. 612-bis, comma 4, c.p.
effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria deve considerarsi "remissione processuale" ex art. 612-bis, comma 4, c.p. Infatti, la remissione
che qualora il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dal comma 4 dell'art. 612-bis c.p
lavoratore. In tale quadro viene esaminato anche il fenomeno dello "stalking" (di cui all'art. 612 bis cod. pen. introdotto dalla l. n. 38 del 2009
ottobre 2013, all'interno del reato di "atti persecutori" ("stalking") di cui all'art. 612 bis c.p., dell'aggravante data dal realizzare tali atti