Art. 55.
La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 55 e 56, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.
La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 55, 56 e 59.
chiesto ai sensi degli articoli 55 e 56.
Sulle cambiali sia scadute sia a vista dichiarate inefficaci sono dovuti interessi nella misura indicata negli articoli 55 e 56 salvo che la somma
somma indicata nell'articolo 55, la consegna della cambiale, del protesto e del conto di ritorno quietanzato, se del caso.
Art. 55.