e dall'art. 3, commi 57 e 58, della legge n. 537 del 1993, al fine di scongiurare il rischio che interpretazioni restrittive e non giustificate della
legge n. 537/1993, in materia di costi da reato, escludono l'indeducibilità per i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte di