Art. 53.
Art. 53.
Art. 53
Art. 53.
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L'esercizio della delega si uniforma ai princìpi di cui all'articolo 53.
Art. 53.
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Art. 53.
Art. 53.
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) dell'articolo 53, nonché dei rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consorziali di cui al punto b) dell'articolo 53, sia nelle società a
servizi pubblici regionali e vigila sugli Enti, le imprese e le aziende interamente regionali o con partecipazione regionale, a norma degli articoli 53 e
Art. 53.
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Art. 53.
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casi previsti nel primo e nel quarto comma dell'art. 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa
Art. 53.
1. Il progetto di programma, predisposto ai sensi del comma 2 dell'articolo 53, è sottoposto dal Presidente del Senato alla conferenza dei presidenti