Art. 48.
Il n. 5 dell'articolo 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito
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di interesse generale e per l'istituzione di Commissioni consiliari ai sensi dell'articolo 48.
Il giudizio sull'ammissibilità delle proposte di cui agli articoli 46 e 48, nonché delle proposte di referendum compete all'Ufficio di presidenza del
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Se la Giunta si riduce a meno della metà dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalità di cui all'articolo 48.
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telegraficamente con preavviso di 48 ore.
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In caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore.
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2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno 48 ore prima delle riunioni.
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allo articolo 48 i componenti delle commissioni o dei comitati del CNEL competenti per materia.
4. In assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno 48 ore prima dell'inizio della
delle commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di 48 ore.