Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

VODIM

Risultati per: 4

Numero di risultati: 108 in 3 pagine

  • Pagina 1 di 3

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

35979
Stato 47 occorrenze

Art. 4.

diritto

4. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell'art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992

diritto

3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

diritto

4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

diritto

4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

diritto

2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

diritto

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.

diritto

4. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del provvedimento di sospensione.

diritto

4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

diritto

3. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

diritto

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire.

diritto

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

diritto

4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

diritto

4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

diritto

4. Per le obbligazioni convertibili in azioni proprie trovano integrale applicazione le norme del codice civile.

diritto

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

diritto

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

diritto

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione.

diritto

4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

diritto

4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa

diritto

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice

diritto

4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni

diritto

4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque

diritto

4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di

diritto

4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso

diritto

pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35

diritto

4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire

diritto

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e

diritto

5. La responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di

diritto

4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dal funzionario della Banca d'Italia secondo le

diritto

4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di

diritto

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori

diritto

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata d'intesa

diritto

4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e

diritto

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in

diritto

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla

diritto

nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.

diritto

5. Nei casi previsti dal comma 4, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia

diritto

4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le

diritto

4. Le società indicate nell'art. 65, aventi sede legale in Italia, forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le

diritto

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla

diritto

4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro

diritto

3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 33, comma 4

diritto

4. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione

diritto

4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni

diritto

4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i

diritto

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata

diritto

Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1 - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale.

59849
Stato 2 occorrenze
  • 1993
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

Art. 4.

diritto

5. E' in facoltà della Commissione trasmettere alle Camere, anche prima del termine di cui al comma 4, i progetti di legge da essa predisposti.

diritto

Legge Costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 - Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.

59871
Stato 1 occorrenze
  • 1993
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

Art. 4.

diritto

Cerca

Modifica ricerca