Art. 4.
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4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.
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4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
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4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.
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4. Il Governo può chiedere che le commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni.
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4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di commissioni o di singoli commissari.
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4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari.
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4. La lettura di un discorso non può in alcun caso eccedere la durata di trenta minuti.
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4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.
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4. Delle sedute delle commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la commissione non decida diversamente.
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4. Un progetto di legge è rimesso all'assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della commissione lo richiedono.
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4. La deliberazione dell'inchiesta è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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2. Per la elezione del presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.
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4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
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4. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto possibile, anche nelle elezioni suppletive.
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4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.
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4. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Senato.
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4. Dopo l'approvazione dei singoli articoli la commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.
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4. Quando siano trascorsi 40 minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva.
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4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.
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4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente 115.
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4. Nel caso in cui più commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i presidenti delle commissioni interessate.
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4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'aula.
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4. Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.
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5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4 nessun senatore può essere assegnato a più di una commissione permanente.
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4. Analoga risoluzione può adottare la commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai
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4. Tutti i senatori possono trasmettere alla commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.
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4. La commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la commissione competente presenta
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4. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni
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7. Per le modificazioni dello schema dei lavori si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 55.
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4. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione
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2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40, parere contrario al
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