Art. 32.
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nuovo Presidente e quindi della nuova Giunta, secondo la procedura prevista dall'articolo 32.
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Salva la prescrizione dell'articolo 32, la legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi, stabilisce le
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Il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio regionale nel suo seno subito dopo gli adempimenti di cui all'articolo 32 nella prima seduta
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