. 116 c.c., 27 e 28, l. 31.5.1995, n. 218. La sua capacità a contrarre matrimonio è valutata alla luce della propria legge nazionale e deve risultare
valido dalla legge scelta, o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato (art. 30, l. 31.5.1995, n. 218). b) Coniugi con cittadinanze