Art. 31.
diritto
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti
diritto
contemplati che da apposito certificato dell'ufficio del registro navale risultino ultimati entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a
diritto
dell'art. 31, dell'art. 32, dell'art. 33 o del quarto comma dello art. 34, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma
diritto
I soggetti esonerati, qualora nel corso dell'anno abbiano eseguito versamenti d'imposta a norma dell'art. 27 o dell'art. 31, hanno diritto al
diritto
disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.
diritto
fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
diritto
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
diritto
Chi non esegue i versamenti prescritti negli articoli 27, 30, 31 e 32 o li esegue in misura inferiore a quella che risulta dalle dichiarazioni
diritto
da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
diritto
Chi non presenta una delle dichiarazioni previste negli articoli 27, 28 e 31 è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta
diritto
L'imposta si applica, salvo quanto è disposto negli articoli da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31
diritto
Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata è stata assolta preventivamente
diritto
termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante l'indicazione dell'ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena
diritto
modo indicato al n. 2) anche all'atto delle dichiarazioni e dei versamenti trimestrali eseguiti a norma del n. 4) dell'art. 31, salvo conguaglio in
diritto
l'ammontare dell'imposta e sovrimposta di fabbricazione già assolta in relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre
diritto
volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il
diritto
l'applicazione degli articoli 31, 32 e 33 in relazione al volume d'affari complessivo del soggetto. L'opzione è vincolante per tre anni solari.
diritto
I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi
diritto
regimi fiscali sostitutivi dell'imposta generale sull'entrata, o anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972.
diritto
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 27 e al n. 2) dell'art. 31, la percentuale di diminuzione è stabilita
diritto
e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972, distinti per titolo e qualità.
diritto
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti
diritto
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del
diritto
comma dello art. 27, ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3) dello art. 31.
diritto
articoli 27 e 31.
diritto
contribuenti che intendono avvalersi della qualità di esportatore abituale devono darne comunicazione scritta al Ministero delle finanze entro il 31
diritto
Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli articoli 31, 32 terzo comma, 33 secondo comma e 34 quarto comma il volume d'affari dell'anno 1972 è
diritto
conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni; 2) le tasse di bollo sui
diritto