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Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 - Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

48823
Stato 28 occorrenze
  • 1958
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Art. 31.

diritto

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno.

diritto

Nei confronti delle società ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio si ha riguardo ai titoli risultanti al 31 dicembre.

diritto

31 agosto dell'anno precedente.

diritto

31 agosto dell'anno precedente.

diritto

Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno nel quale la domanda è stata presentata, ovvero, se la domanda è stata presentata dopo il 31

diritto

I soggetti indicati nel comma precedente devono tuttavia dichiarare entro il 31 marzo di ciascun anno i redditi di lavoro subordinato da essi

diritto

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste e cessano con il 31 dicembre

diritto

imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute.

diritto

destinati ad operazioni o comunque impiegati nel territorio dello Stato risultanti al 31 dicembre.

diritto

L'imposta complementare è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo netto dell'intero anno 1959 supera il limite stabilito dall'art. 31

diritto

ai soggetti o uffici indicati dai commi stessi entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione.

diritto

decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

diritto

d'imposta, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

diritto

50.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta.

diritto

quelli precedentemente accertati, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu

diritto

, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu o doveva essere presentata la dichiarazione.

diritto

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Ordini professionali devono trasmettere, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'ufficio nella

diritto

d'imposta, in base alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dell'anno precedente, salvi gli sgravi e le iscrizioni suppletive dipendenti dalle

diritto

trasformazione agraria e debbono essere chieste, con apposita domanda all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le domande tardive

diritto

I contribuenti non tenuti a presentare la dichiarazione debbono richiedere le agevolazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si

diritto

I soggetti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto devono comprendere nella dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1960 le retribuzioni

diritto

dal contribuente o dall'ufficio - rispettivamente entro sessanta giorni dalla data dell'atto ed entro il 31 dicembre del secondo anno solare successivo

diritto

cifra pari alla metà delle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31

diritto

del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sui redditi o sulle somme

diritto

della legge 5 gennaio 1956, n. 1 e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle

diritto

, modificato dall'articolo 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle somme percepite dai contribuenti nel 1958 e la metà dell'ammontare di quelle eseguite

diritto

. 2090; gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3071; l'art. 1 del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613; l'art. 3, ultimo

diritto

Legge Costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 - Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione.

59249
Stato 1 occorrenze
  • 1958
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Il termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.

diritto

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