Art. 30.
diritto
L'articolo 30 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente
diritto
Art. 30.
diritto
dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale. Entro 30 giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era
diritto
, concernente modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14
diritto
Art. 30
diritto
La Giunta presenta il bilancio preventivo entro il 31 agosto ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si
diritto
Art. 30.
diritto
Il bilancio di previsione è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 15 dicembre.
diritto
Il conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 31 luglio.
diritto
Art. 30.
diritto
Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 21
diritto
della Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo e assegnato alla Commissione competente che ne effettua il controllo.
diritto
Art. 30.
diritto
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato
diritto
Il conto consuntivo è presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 30 settembre. Il conto
diritto
Art. 30.
diritto
Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 settembre ed è approvato con legge entro il 30 novembre. Il bilancio
diritto
Il rendiconto consuntivo è presentato al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato
diritto
Art. 30.
diritto
Art. 30.
diritto
Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale non oltre il 30 aprile. Il conto consuntivo deve essere accompagnato dalla
diritto
Il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 15 settembre e deve essere approvato dal Consiglio con legge regionale entro il 30 novembre
diritto
Art. 30.
diritto
La Giunta dimissionaria o revocata a norma dell'articolo 30 dello Statuto o comunque decaduta resta in carica fino alla elezione della nuova Giunta
diritto
La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo dimissioni o revoca ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto o il verificarsi di
diritto
Art. 30.
diritto
Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta entro il 30° e non prima del 20° giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del
diritto
Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione del
diritto
Art. 30.
diritto
che è approvato con legge entro il 30 giugno.
diritto
La Regione approva con legge entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 30 giugno di ciascun anno il conto consuntivo corredato dalla
diritto
Art. 30.
diritto
La proposta di revoca è posta in discussione non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di presentazione. Entro 30 giorni dall'approvazione
diritto
Art. 30.
diritto
Il conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno.
diritto
Art. 30.
diritto
Esso si riunisce dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre.
diritto
Art. 30.
diritto
Il conto consuntivo, corredato da una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, è presentato al Consiglio entro il 30 giugno.
diritto
Il bilancio di previsione, per il successivo esercizio, è presentato al Consiglio entro il 30 ottobre ed è approvato, con legge regionale, a
diritto
Art. 30.
diritto
Il Consiglio regionale approva il conto consuntivo entro il 30 giugno successivo.
diritto
I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica 30 mesi e sono rieleggibili.
diritto
Entro il 30 novembre il Consiglio approva, con legge, a maggioranza dei consiglieri assegnati, il bilancio preventivo.
diritto
Esso è in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre.
diritto
Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio precedente.
diritto
Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo.
diritto
Art. 30.
diritto
Art. 30.
diritto