Art. 30.
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Art. 30 (L)
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La Regione approva con legge entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 30 giugno di ciascun anno il conto consuntivo corredato dalla
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Il conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno.
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