2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, è adottato entro il 30 ottobre 2001.
3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei dati contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio, può disporre che la relazione
3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, nonché quelli
Art. 3.
2. La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per via telematica è redatta in modo conforme al modello definito con il decreto di cui all'articolo 3
tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 345
3. Ove dal presente regolamento non è espressamente prevista la sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale, questa è sostituita
stato e grado, anche per via telematica con particolari modalità, stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne
decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.
Art. 3 (L)
Opere disciplinate e gradi di sismicità (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4
Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
Art. 125 (L - R, commi 1 e 3)
Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui
Verifica delle strutture (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
Sopraelevazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
Deroghe (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)
Riparazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)
Sospensione dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)
Abitati da consolidare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
Utilizzazione di edifici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
Procedimento penale (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
Azioni sismiche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)
Esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
Modalità per l'esecuzione d'ufficio (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
Contenuto delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
Requisiti tecnico-professionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)
Verifica delle fondazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
Accertamento delle violazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
Edifici in muratura (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
Edifici di speciale importanza artistica (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
Parere sugli strumenti urbanistici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
Competenza del presidente della giunta regionale (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.
Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 3.
Art. 3.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà
3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.
Art. 3.
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.