Art. 3.
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3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.
3. Gli emendamenti respinti in commissione possono essere ripresentati in assemblea.
3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.
3. La commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.
3. Il calendario adottato a norma dei commi precedenti è stampato e distribuito.
3. Due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare a favore e due contro.
3. Se il progetto è respinto, si applica la norma del secondo comma dell'articolo 72.
3. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.
3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.
3. L'assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.
3. Le votazioni per scrutinio segreto sono escluse per le commissioni in sede referente o consultiva.
3. In commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a norma del terzo comma dell'art. 54.
3. La commissione può concludere il proprio esame votando una risoluzione a norma dell'articolo 117.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
3. Il parere espresso dalla commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'assemblea.
3. Per la discussione sui singoli stati di previsione si adottano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 85.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente; nelle altre ipotesi si applicano le
Art. 3.
3. Nuovi gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
3. Nel concorso di diverse domande prevale quella per lo scrutinio segreto.
3. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5a commissione permanente.
3. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta.
3. Spetta, inoltre, alla giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere.
3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.
3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle commissioni per farvi comunicazioni.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.
3. Le sedute delle commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.
3. Le variazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio sono deliberate direttamente dal Consiglio di presidenza.
3. Se il disegno di legge è respinto si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 76.
3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.