Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

21030
Regno d'Italia 30 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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§ 3.

§ 3.

Art. 3.

Art. 3.

Sezione 3°.

La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 531.

Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1° la morte; 2° l'ergastolo; 3° la reclusione; 4° la multa.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.

Nel caso indicato nel numero 3°, il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.

Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3°, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1°, 2° e 3° di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei neumeri 3

La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 531, ovvero se il fatto è commesso in danno di due o più persone, anche

stabilite nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.

Nei casi preveduti dai numeri 1° e 3°, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a

custodia; 3° il ricovero in un manicomio giudiziario; 4° il ricovero in un riformatorio giudiziario;

numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.

titolo di risarcimento del danno; 2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato; 3° le somme dovute a titolo di rimborso delle

Sono misure di sicurezza non detentive: 1° la libertà vigilata; 2° il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie; 3° il

discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; 3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

partorito da meno di sei mesi; 3° se è presentata domanda di grazia, e si tratta di condanna alla pena di morte.

sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3° con premeditazione; 4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4

commesso in un pubblico esercizio; 3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti; 4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al

modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa

cagionato alla persona offesa dal reato; 3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Le pene accessorie per i delitti sono: 1° l'interdizione dai pubblici uffici; 2° l'interdizione da una professione o da un'arte; 3° l'interdizione

precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3° dalla condotta contemporanea o susseguente

Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice di Procedura Penale.

29843
Regno d'Italia 12 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Art. 3.

Art. 3.

Il sequestro giova altresì a chi vi abbia interesse ai termini dei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 191 del codice penale.

Il decreto di citazione, osservate le prescrizioni stabilite nei numeri 1°, 2°, 3°, 4° e 6° dell'articolo 407, è notificato alle parti predette, a

L'ipoteca legale deve essere iscritta gratuitamente. Essa giova altresì a chi vi abbia interesse a' termini dei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 191

Nel caso preveduto dal numero 3° dello stesso articolo, non può essere ordinata l'esecuzione della pena di morte prima che sia stato provveduto sulla

l'enunciazione dei fatti imputati; 3° se manca o è contradittoria la motivazione; 4° se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, salvo

3.

nel primo capoverso dell'articolo 3, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Nei casi preveduti dai numeri 2° e 3° è fatta eccezione per le sentenze e per le ordinanze, purché non si tratti di sentenze pronunciate in seguito a

provvedere all'unione dei medesimi, il primo procedimento è rinviato fino a che sia pronunciata la sentenza indicata nel primo capoverso dell'articolo 3.

comparizione, e l'Autorità davanti alla quale il testimonio deve presentarsi; 3° l'indicazione delle sanzioni in cui il testimonio incorre se non si

Il libro della terza classe elementare

211566
Deledda, Grazia 8 occorrenze
  • 1930
  • La Libreria dello Stato
  • Roma
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centinaia: 1 più 3 è 4. Ottengo così 4 centinaia per il totale. Scrivo 4 al di sotto del tratto, in colonna con 1 e 3; ed ho che la somma richiesta è 486

Pagina 384

scriveremo il resto. Nella colonna delle unità ne compariscono 8 per il diminuendo e 5 per il diminutore: 8 meno 5 è 3; 3 sarà la cifra delle unità del resto

Pagina 388

+ 5, cioè 15. Per esprimere che 15 è tre volte 5, si dice che 15 è il prodotto di 5 per 3. La facciata di una villa ha 4 finestre; ad ogni finestra vi

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32 soldi; comprato un secondo quaderno, gli restano 20 soldi; comprato un terzo quaderno, non gli restano che 8 soldi; e dunque egli potrà comprare 3

Pagina 398

MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI. 40. Una grandezza si dice multipla di un'altra (o il multiplo di un'altra) secondo 1, o 2, o 3, . . . , se è eguale a 1, o

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dal.; 1 dl. = 10 cl. 45. A quanti litri equivale la somma hl. 3 + dal. 6 + l. 15? Si ha: hl. 3 = l. 100 x 3 = l. 300, dal. 6 = l. 10 x 6 = l. 60

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Nella fig. 3 sono rappresentate tre coppie di punti e le tre rette che le contengono. 65. Le due parti in cui una retta è divisa da un suo punto si

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intrecciata o sciolta secondo che possiede, o non, lati che si incontrino in punti diversi dai vertici. Delle spezzate 1, 2, 3, 4, della fig. 13, 1 e 3

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