Art. 266.
diritto
Art. 266.
diritto
Il militare, che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell'articolo 266 del codice penale, verso militari in servizio alle
diritto
' termini degli articoli 264 e 266, sono rimessi dai procuratori militari del Re Imperatore al procuratore generale presso la corte d'appello del
diritto