Art. 261.
Art. 261.
Per il rilascio della concessione di cui al precedente art. 261, può prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.
Gli utenti di cui al precedente art. 261 devono costituire, per ogni sede operativa cui si riferisce la concessione, un deposito cauzionale a
Fermo restando il disposto degli articoli 261 e seguenti del presente decreto, i collegamenti diretti di cui agli articoli stessi, possono essere
Gli utenti, di cui al precedente art. 261, debbono corrispondere un canone annuo di concessione per ogni collegamento attestato a ciascuna sede