Art. 26.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47
9. L'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
ferma l'applicazione dell'art. 26.
pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35
10. L'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "5. Le imprese capogruppo di cui all'art. 25 che
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'art. 26.
dicembre 1937, n. 2352; il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni; il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n
1. All'articolo 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la lettera b) è sostituita dalla
1. All'articolo 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la lettera b) è sostituita
1. Dopo l'articolo 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente
1. Dopo l'articolo 48 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente