La sentenza in rassegna afferma il principio a mente del quale la concorrenza sleale per storno di dipendenti ex art. 2598, n. 3, c.c. deve
" art. 2041 c.c. La sentenza si è soffermata infine sui limiti soggettivi della protezione contro la concorrenza sleale "ex" art. 2598 c.c., negandone
l'evoluzione dell'analisi del fenomeno, che ha ricondotto inizialmente la concorrenza parassitaria all'alveo dell'art. 2598, n. 2, c.c., per poi
attuato con modalità scorrette. Tale interpretazione meglio risponde anche al dettato dell'art. 2598, n. 3 c.c. che richiede che la condotta violi i