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Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

52229
Stato 14 occorrenze

Art. 21.

diritto

Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare

diritto

Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte al n. 1) dell'art. 21, o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non

diritto

Chi effettua operazioni non imponibili o esenti, di cui al sesto comma dell'art. 21, senza emettere la fattura o indicando nella fattura

diritto

Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente alla

diritto

cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo

diritto

caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.

diritto

comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita nel termine di quindici giorni.

diritto

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dall'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi

diritto

imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21.

diritto

. 25 e consegnarne o spedirne copia all'altra parte a norma del quarto comma dell'art. 21. La fattura deve recare l'annotazione dell'esonero in luogo

diritto

in duplice copia contenente le indicazioni prescritte nell'art. 21 e versi contemporaneamente l'imposta in esso indicata; b) qualora, avendo ricevuto

diritto

colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di

diritto

quarto comma dell'art. 27; 2) l'ammontare delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate

diritto

Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.

59743
Stato 1 occorrenze
  • 1972
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente: « Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni. La

diritto

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