Art. 21.
diritto
Cessazione dell'efficacia degli articoli da 4 a 10 del regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661
diritto
Le dichiarazioni devono essere fatte contestualmente a quelle previste dall'art. 17, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 21.
diritto
La dichiarazione presentata entro un mese dalla scadenza del termine stabilito dagli articoli 21 e 22 è valida, salvo il disposto dell'ultimo comma
diritto
Le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 10 del regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661, cessano di avere effetto per le retribuzioni
diritto
La riduzione di aliquota, prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477, per i redditi di ricchezza mobile delle
diritto
sensi del secondo comma dell'art. 21, i liquidatori devono presentare apposita dichiarazione relativa al risultato della liquidazione entro tre mesi
diritto
cifra pari alla metà delle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31
diritto
del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sui redditi o sulle somme
diritto
della legge 5 gennaio 1956, n. 1 e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle
diritto
L'ammontare delle ritenute eseguite, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477
diritto
A decorrere dal 1° gennaio 1960 sono abrogati: A) la legge 11 aprile 1889, n. 6010; il regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1660; il regio decreto 21
diritto
Art. 21.
diritto