. 2087 c.c. - anche sotto il profilo dei controlli e dell'adeguatezza dell'informazione e formazione - e che, eventualmente, gli esiti dannosi sono
quale dedica una serie di articoli alla tutela del prestatore di lavoro; in secondo luogo il codice civile che, all'art. 2087, stabilisce il
al rapporto che intercorre tra il mobbing e gli artt. 2087, 2049 e 1228 c.c.
tutelati dal codice civile (art. 2087) e, dall'altro, dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale.