Art. 20.
I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di
croce al merito di guerra; 3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista; 4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919 - 20 - 21