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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36482
Stato 46 occorrenze

2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

diritto

3. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

diritto

2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 81, comma 2.

diritto

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e

diritto

2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5

diritto

2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto

diritto

Art. 2.

diritto

2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".

diritto

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

diritto

3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

diritto

pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35

diritto

2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma

diritto

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

diritto

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

diritto

2. Il presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni.

diritto

2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a lire cinquemila.

diritto

2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.

diritto

2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi

diritto

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

diritto

2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, l'art. 109.

diritto

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

diritto

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

diritto

2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

diritto

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.

diritto

2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

diritto

2. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.

diritto

, n. 481, è sostituito dal seguente: "3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e

diritto

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

diritto

2. La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di proporre la cancellazione dall'elenco.

diritto

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

diritto

2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.

diritto

3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

diritto

2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni in possesso della banca.

diritto

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.

diritto

2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.

diritto

2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

diritto

2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.

diritto

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

diritto

2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro 10 giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.

diritto

2. La lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è sostituita dalla seguente: " c) il cessionario è una banca o un

diritto

2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire

diritto

3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, del codice civile.

diritto

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79.

diritto

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

diritto

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità

diritto

2. Le pene previste dal comma 1 si applicano anche per le medesime violazioni in materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie

diritto

Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1 - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale.

59843
Stato 2 occorrenze
  • 1993
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Art. 2.

diritto

2. La legge costituzionale è promulgata se nel referendum popolare sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

diritto

Legge Costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 - Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.

59867
Stato 2 occorrenze
  • 1993
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Art. 2.

diritto

Legge Costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

diritto

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