Art. 2.
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L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera b), numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5
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competenza della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2, numeri 1) e 2), del decreto legislativo del Capo
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2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.
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2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica a norma dell'articolo 132.
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2. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso. Sono applicabili le norme dell'articolo 44.
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2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non appena trasmessi dall'ISTAT.
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2. Il tempo concesso all'interrogante per la replica non può eccedere i cinque minuti.
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2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno 48 ore prima delle riunioni.
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2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta.
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2. Dopo la prima deliberazione il progetto di legge è trasmesso al Senato.
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2. Alla conferenza possono essere invitati i vicepresidenti della Camera e i presidenti delle commissioni parlamentari.
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2. Alle sedute delle commissioni in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.
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2. L'assemblea può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.
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2. I pareri espressi dalla commissione affari costituzionali sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'assemblea.
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2. Dei lavori dell'assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.
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2. L'assemblea può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e princìpi direttivi per la commissione.
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2. Trascorso il tempo indicato nel precedente comma il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.
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2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.
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2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in assemblea.
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2. Lo spoglio delle schede è fatto da tre segretari designati dal Presidente. Si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11.
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2. L'assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei
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2. Si applicano alla giunta, per quanto possibile, le disposizioni relative ai poteri ed all'attività delle commissioni permanenti in sede diversa da
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2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36, la commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informatori fissati
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2. Viene sempre affissa nell'aula una nota dei congedi.
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2. Per la elezione del presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.
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2. I tre mesi sono computati secondo il calendario comune.
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2. Il Senato può disporre la stampa della relazione della commissione.
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2. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in assemblea, anche dal solo proponente.
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2. I sei senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di segretari.
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2. L'elenco dei senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.
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2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.
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