Art. 2.
I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948
Art. 2.
La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma dell'art. 2, secondo