Art. 2.
Art. 2.
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
Art. 2.
Art. 2.
La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite
Art. 2.
Le Provincie emanano norme legislative sulle seguenti materie nei limiti indicati nell'art. 5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) scuole materne
vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
) ordinamento dei comuni e delle provincie; 2) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) incremento della produzione industriale e delle
dal Consiglio regionale; 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale; 3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché
Regione e vigila sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie; 2) vigila
Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la
provinciali e del personale ad essi addetto; 2) istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed
seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) circoscrizioni
Art. 2.
Commissioni permanenti, con competenza sulle materie per ciascuna indicate: 1) Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno; 2) Giustizia e
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infiltrazione in seno ai tessuti flogosati nel 1° caso, ed all’iniezione nell’interno della cavità ascessuale nel 2° caso, ad un molesto senso di
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2) La febbre per l’effetto piretogeno del prodotto dovuto con tutta probabilità non all’antibiotico contenuto, ma alle notevoli impurità che certo
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