Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
diritto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20.
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novembre 1939, n. 1966, e dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
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sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".
diritto
febbraio 1996, n. 52.».
diritto
Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
diritto
del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; f) le regole di
diritto
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e
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1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474; jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli
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Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
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novembre 1996 dalla Corte di appello di Milano;
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apprezzamenti riservati al giudice di merito (cfr. Cass., sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco).
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, stabilità dal primo comma dell’art.129 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 21 ottobre 1992, Marino ed altri; Cass., Sez. V, 24 giugno 1996, P.M. in proc. Battaglia).
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1996, Di Francesco).
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