Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Data a Roma, addì 1° settembre 1993
1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata
6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative
nella riunione del 2 luglio 1993; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1.
Data a Roma, addì 6 agosto 1993
Legge Costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
Data a Roma, addì 23 settembre 1993
Data a Roma, addì 29 ottobre 1993
Legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.