Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)
una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in
citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo
modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla sezione prima del presente capo, al
1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22
1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi
all'articolo 136, comma 2, lettera b); b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni; c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli
agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso
opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con
; c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1;4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c); d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16; legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4, legge
suscettibile di applicazioni certe e prevedibili. Il fatto è che proprio la scelta della Corte, compiuta con la sentenza n. 16/1978 e sviluppata negli anni
La l. 94/1997 ha introdotto modifiche sostanziali alla l. 468/1978 in materia di bilancio dello Stato. Le novità più rilevanti attengono, per un