Dall'art. 33 del d.p.r. 303/1956 all'art. 38 del d.lg. 81/2008. L'evoluzione darwiniana della figura del medico competente
La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art. 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. nell'attuale prassi bancaria
massimo garantito e la disposizione di cui all'art. 1956 c.c. relativa alla liberazione del fideiussore per obbligazioni future e all'invalidità
Brevi note sulle autorizzazioni temporanee ex art. 7-bis L. 27 dicembre 1956, n. 1423
provvedimento de plano,riguardo alle richieste di autorizzazione ex art. 7- bis l. 27 dicembre 1956, n. 1423, tenendo conto della motivazione in concreto