1956 c.c.-, ma ancora pendenti a tale data) delle introdotte novità del massimale per la fideiussione per obbligazioni future (art. 1938 c.c.) e della
diritto
1956, nella quale i governi creditori si accordano per stabilire nuove scadenze (debt rescheduling) o, in alcuni casi, per cancellare il debito di
diritto