Il Presidente della Repubblica Visti l'art. 76 e l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e
della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sui redditi o sulle somme percepite dai contribuenti
commi precedenti sono ridotte di una cifra pari alla metà delle ritenute d'acconto eseguite ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e
della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con l'aliquota corrispondente all'intero ammontare del reddito stesso.
della legge 5 gennaio 1956, n. 1 e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle
L'ammontare delle ritenute eseguite, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477
previsto dagli articoli 34, secondo comma, 36 e 122 del presente testo unico nonché dall'art. 6, decimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1.
. 1762, salva la seconda parte del secondo comma dell'art. 1; la legge 5 gennaio 1956, n. 1, salvi il terzo comma dell'art. 3, gli articoli 6, 17, 26, 44