La Corte Costituzionale Visto l'art. 14, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha approvato il seguente Regolamento generale
Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma del primo comma dell'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
L'approvazione richiesta dalla III disposizione transitoria della legge 11 marzo 1953, n. 87, si considera a tutti gli effetti avvenuta sotto la data
1948, n. 1 e nell'art. 3 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono depositate nella Cancelleria.
dell'art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono contenute nel regolamento per il procedimento penale davanti alla Corte.
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e degli articoli 7 e 8 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, il Presidente convoca la Corte, previa