Art. 19.
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1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state
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creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico.".
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intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19
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3. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato nel comma 6 dell'art. 19 che eccedono il 15 per cento del capitale della banca rappresentato
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1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20, comma 2, e
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controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria
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5. L'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "1. In alternativa a quanto disposto dall'art. 18
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autorizzazione del Ministro del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510.
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abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19; e) i
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Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente
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legge 5 luglio 1991, n. 197; il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10
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previsto dall'art. 19, comma 6, controllano almeno una banca; i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da
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previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992
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regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni; il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693
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