Art. 19.
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2. La destinazione degli importi di cui al comma 1 rimane quella prevista dagli articoli 16 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Con il
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19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il
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19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le norme e le cautele stabilite
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23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché
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19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito
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24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
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. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle
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superiore a 1,3 m ed inferiore a 1,8 m, tale limite non può eccedere 18 t. In quest'ultimo caso il limite è elevato a 19 t quando l'asse motore è munito
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25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia
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le 19 t.
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sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale
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. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da
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, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro. 19) CUNETTA
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Art. 19.
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2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma
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della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie; d) tre
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sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e); h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale
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