Art. 19.
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1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e la presentazione delle denunce previste dall'art. 19 è punito con la pena pecuniaria da una
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stata presentata la denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta complementare. Nel caso di occultazione di corrispettivo, di cui all'art. 72, il
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denunce previste dall'art. 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
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dell'art. 19.
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data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 19, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta
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norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto
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sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di
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avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.
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, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione.
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dell'articolo 19 salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
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di valutazione previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui
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, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, né per le perdite relative ai periodi
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autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; c
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