Art. 19.
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La dichiarazione annuale deve essere presentata anche ai fini del rimborso previsto nel quinto comma dello art. 19.
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La disposizione del comma precedente si applica anche ai soggetti che hanno diritto al rimborso ai sensi del quinto comma dell'art. 19.
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Nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 19 l'ammontare ammesso in detrazione è diminuito della somma corrispondente alla quota non
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, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
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pescatori, comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfetizzata in misura pari a quella
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. 19, risultante dalle fatture di acquisto e dalle bollette d'importazione, nonché dalle variazioni di cui all'art. 26, registrate nel mese precedente.
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delle registrazioni eseguite, un volume d'affari non superiore a ventuno milioni, hanno diritto alle detrazioni previste nell'art. 19, in deroga al
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modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta all'uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre
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imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali.
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in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.
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ridotta alla metà a titolo di applicazione forfetaria della detrazione prevista nell'art. 19; 3) dall'imposta determinata a norma dei precedenti
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detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già
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detrazione prevista nello art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25, distinto secondo
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, nell'ordine progressivo di cui al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19
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. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e delle relative addizionali da essi
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comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l'imposta di
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-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o ad essi
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. 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni; e) per le
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previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente, compresi i prestiti di denaro, a condizione che gli interessi non superino il saggio legale; 19
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