Art. 18.
L'imposta si applica con le aliquote seguenti: Categoria A 22% Categoria B 18% Categorie C/1 e C/2 8%
Continuano inoltre ad applicarsi l'esenzione prevista dall'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, nonché, nei riguardi delle costruzioni
della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sui redditi o sulle somme percepite dai contribuenti
commi precedenti sono ridotte di una cifra pari alla metà delle ritenute d'acconto eseguite ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e
provvisorio secondo le disposizioni del primo comma, è ridotto: a) per l'anno 1960, di una cifra pari alle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi dell'art. 18
L'ammontare delle ritenute eseguite, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477
operare sui due terzi delle somme corrisposte una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal percipiente: a) nella misura del 18 per cento
1930, n. 159; la legge 8 gennaio 1931, n. 9; il regio decreto 18 giugno 1931, n. 855; il regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella
Data a Roma, addì 18 marzo 1958
Legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.
Art. 18.
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